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Gratuito Patrocinio

Il gratuito patrocinio, o meglio il patrocinio a spese dello Stato,  consente, anche chi non può permettersi di pagare un avvocato, di agire e difendersi a spese dello Stato. I requisiti e le regole che bisogna soddisfare sono molto precisi, soprattutto riguardo al reddito del richiedente.

L’istituto del patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa e consente pertanto ai non abbienti di agire e difendersi di fronte all’autorità giudiziaria, civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria.

Requisiti

E’ approdato in gazzetta ufficiale il nuovo decreto del 10 maggio 2023, che annuncia un nuovo adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Le nuove soglie sono state adeguato al nuovo balzo dell’inflazione, che richiede ora di innalzare ancora un po’ i limiti fissati poco più di un mese fa. La nuova soglia è di 12.838,01 euro.
 

Per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, quindi devi avere un reddito imponibile annuo inferiore  ad € 12.838,01 e, se convivi stabilmente con altri familiari, al tuo reddito dovrai sommare anche quelli dei tuoi familiari.

Non si tiene conto dei redditi dei tuoi familiari nelle cause relative a diritti della persona (es. separazioni, divorzi etc.) e quando la causa che ti riguarda è in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare (es. se vivi con il coniuge e intendi separarti, ovviamente verrà preso in considerazione solo il tuo reddito e non anche quello del tuo coniuge).

Solo nell’ambito penale, se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

E’ utile informarti che per dimostrare le condizioni di reddito si presenta una autocertificazione e che per la determinazione dei redditi non si tiene conto dell’ISEE ma di CUD o 730 etc..

La domanda di ammissione in ambito civile, amministrativo, contabile e tributario si presenta personalmente o tramite il difensore al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui deve svolgersi la causa.

La domanda in ambito penale è invece presentata direttamente all’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è pendente il procedimento.

Sono disponibile ad aiutarti per verificare se nel tuo caso puoi essere ammesso al gratuito patrocinio o meno nelle materie dove sono abilitato, ovvero civile, penale e volontaria giurisdizione

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